In merito alla gara del 12 gennaio scorso, che vedeva di fronte Zanni Calcio e Piano d’Orta (Terza categoria Pescara), e letto il referto di gara nonchè il pedissequo supplemento a firma dell’arbitro dal quale risulta che:
al 39’st, a seguito della segnatura della sesta rete da parte della squadra ospitante, cinque calciatori della società Piano d’Orta si avvicinavano, accerchiando l’ufficiale di gara, per protestare con urla; l’arbitro, indietreggiando, utilizzava quindi il proprio braccio per evitare che i predetti calciatori gli venissero addosso; a questo punto uno di questi, ovvero il numero 13 Nuccitelli Vincenzo, in posizione frontale rispetto all’arbitro lo strattonava afferrando il ridetto braccio e procurandosi così la inevitabile espulsione;
Alla notifica del cartellino rosso il signor Nuccitelli, avvicinandosi ulteriormente all’arbitro e “tenendo le braccia tese e le mani aperte” lo colpiva sul lato destro del volto, facendolo indietreggiare; al chè l’ufficiale di gara, accusato subito dolore non sentendosi nelle condizioni fisiche e morali per terminare la gara, ne decretava la fine emettendo il triplice fischio; a seguito della partita, registrate le scuse dell’interessato per il gesto sopra descritto, l’ufficiale di gara si recava presso il locale nosocomio che rilasciava il relativo verbale di dimissione da cui risulta, all’esame obiettivo, l’assenza di lesione traumatica clinicamente evidenziabili al momento della visita e la persistenza di lieve dolore alla palpazione.
Ritenuto che il comportamento sopra descritto, pur incidendo sulle riferite capacità, fisiche e morali, dell’arbitro di proseguire la gara, e pur costituendo un grave atto certamente meritevole di adeguata sanzione, non integra la fattispecie di cui all’art.35 C.G.S. 1º e 7º comma, nuova formulazione, non rinvenendo l’odierno giudicante, nella sopra descritta condotta, quello di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale ovvero di un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, come richiesto dalla richiamata norma; Per tutto quanto sopra visto l’art.10 C.G.S.,
SI DELIBERA
1) di infliggere la sanzione della perdita della gara a carico dells Società PIANO D’ORTA con il risultato Zanni Calcio-Piano d’Orta 3-0;
2) di comminare, valutate tutte le circostanze del caso, alla società Piano d’Orta l’ammenda di €. 250,00;
3) di squalificare il calciatore numero 13 della società Piano d’Orta, sig. Nuccitelli Vincenzo, fino al 31 luglio 2020.