Il Giudice sportivo regionale, avvocato Roberto Ragone (nella foto), esaminato il ricorso della Pol. Pianella 2012, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2-2, deducendo che la Asd Atletico Francavilla avrebbe violato le norme federali che impongono l’impiego di calciatori “giovani” nelle competizioni della LND. La ricorrente sostiene che la società avversaria avrebbe iniziato l’incontro con due calciatori nati dal primo gennaio 1997 in poi, omettendo di schierare un calciatore nato dal primo gennaio 1998 in poi.
Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; tenuto conto della deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 4.07.2019, a mente della quale nelle gare del campionato di Prima categoria è fatto obbligo di impiegare, ” sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di costituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: – 1 nato dal 1º gennaio 1997 in poi – 1 nato dal 1º gennaio 1998 in poi”.
Il ricorso è fondato. Invero, nel rapporto arbitrale si riferisce che la Asd Atletico Francavilla ad inizio gara schierava in campo due calciatori “giovani”, Cardone Matteo, nato il 4.08.1997, e Mincone Luca, nato il 5.11.1997, mentre al minuto 4º del s.t. faceva subentrare il calciatore Lotti Federico, nato il 12.08.1999.
Risulta accertato, pertanto, che la società Atletico Francavilla ometteva di impiegare un calciatore della fascia di età “dal 1’gennaio 1998 in poi” dall’inizio della gara e fino al minuto 4º del secondo tempo, con conseguente violazione della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 4.07.2019.
Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che il difetto di partecipazione di calciatori “giovani”, nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell’applicazione della sanzione sportiva prevista dall’art. 10, comma 6, del vigente CGS deve essere riferito all’effettivo mancato impiego dei giocatori nel tempo effettivo di gioco dell’intero corso della gara.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 42 del 9.01.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 C.G.S.,
SI DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di infliggere alla A.S.D. Atletico Francavilla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Atletico Francavilla / Pianella 2012: 0 a 3;
2) di accreditare la tassa di reclamo.